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MENZIONE DEI VINI

42. Le Menzioni del Vino

 

Le Menzioni dei Vini sono informazioni complementari riguardanti taluni prodotti caratterizzati da aspetti qualitativi o geografici, quali Classico, Riserva, Superiore, Novello e Passito, che costituiscono un segno distintivo del Vino. Giusto per fare un esempio, nella dizione “Brunello di Montalcino”, il termine Brunello deriva da antichissime tradizioni, per cui, al fine di tutelare la sua "distintività", è stato protetto come menzione particolare.

Classico. E' una menzione geografica, con la quale si indica che un vino è prodotto con uve coltivate nella zona di origine più antica individuata dal disciplinare, al quale può essere attribuita una regolamentazione autonoma, anche nell'ambito della stessa denominazione.

⇒ Riserva. E' una menzione di qualità attribuita ai Vini DOCG e DOC che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento di:

  • 2 anni minimo per i vini rossi;
  • 1 anno per i vini bianchi;
  • 1 anno per i vini spumanti ottenuti con Metodo Charmat;
  • 3 anni per i vini Spumanti ottenuti con Metodo Classico.

 In caso di taglio tra vini di annate diverse, la dizione Riserva è consentita quando tutta la partita ha concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione. 

⇒ Superiore. E' una menzione di qualità attribuita ai Vini DOCG e DOC dotati di caratteristiche qualitative più elevate, con una regolamentazione più restrittiva che prevede una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10% rispetto alla tipologia base del vino. Inoltre, questi vini devono avere:

  • un titolo alcolometrico potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5% Vol.
  • un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5% Vol.

⇒ Novello. E' una menzione di qualità attribuita alle categorie di Vini DOP e IGP Tranquilli e Frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. I Vini Novelli non possono essere messi al consumo per la vendita al consumatore finale prima del giorno 6 del mese di novembre dell'anno di vendemmia. E' invece consentita anche in data precedente, ovvero dal 27 ottobre per le spedizioni all'estero. Il termine ultimo per l'imbottigliamento dei Vini Novelli è il 31 dicembre dello stesso anno di vendemmia, e durante la fase di imbottigliamento il Vino deve essere costituito da almeno il 30% di prodotto ottenuto con la Macerazione Carbonica di uva intera. Il loro titolo minimo deve essere 11% e il residuo zuccherino non deve essere superiore a 10 g/l. In etichetta deve essere indicata l'annata della vendemmia.

⇒ Passito (o Vino Passito). E' una menzione di qualità attribuita ai Vini DOCG, DOC e IGT Tranquilli, compresi i vini da uve stramature e appassite, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.

⇒ Vino Passito Liquoroso. E' una menzione di qualità attribuita ai Vini IGT

⇒ Vigna (o i suoi sinonimi Podere, Fattoria, Frazione, Comune) seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale. E' una menzione di qualità che può essere utilizzata soltanto per DOP ottenute dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, purchè sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.  

 

 

 

 

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